SALDI ESTIVI

Si parte il 2 luglio prossimo

27/06/2016

I saldi    estivi    partono    ufficialmente in Sardegna sabato 2 luglio 2016.

Le vendite di fine stagione riguardano tutte le merci a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono vendute entro un certo periodo. 

 Le norme, nazionali e regionali, stabiliscono i periodi entro i quali possono svolgersi i saldi:

  • Estivi: dal primo sabato di luglio al 31 agosto
  • Invernali: dal primo giorno feriale antecedente il 6 gennaio al 28 febbraio

SCARICA SOTTO IL DECRETO ASSESSORIALE DEL 2011

Per evitare incomprensioni e contestazion forniamo alcune informazioni utili.

Le merci a saldo devono:

  • essere separate dalle altre presenti in negozio;
  • avere un cartellino indicante il prezzo pieno, la percentuale di sconto, il prezzo finale;
  • essere pubblicizzate come SALDI o VENDITE DI FINE STAGIONE.

Alle vendite a saldo si applicano tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno (norme del codice civile e correlate), che prevedono ad esempio l'emissione dello scontrino, l'obbligo della sostituzione di merci difettate, la garanzia, ecc..

L'abbigliamento in saldo si può inoltre indossare per prova taglia e pagare con carta di credito o bancomat, nei negozi che normalmente accettano questo tipo di pagamento ed espongono i relativi loghi. Non è perciò lecita la dicitura "sulle merci a saldo non viene accettata la carta di credito" e simili. Per questo comportamento non è prevista sanzione, ma deve essere comunicato il fatto al gestore della carta, che provvederà in proprio a diffidare l'attività.
Conservare lo scontrino è il modo per dimostrare che l'acquisto è avvenuto in quel negozio. Questo documento consente al consumatore l'esercizio di ogni suo diritto.

La merce in saldo si può cambiare?
I difetti che il consumatore ha diritto di contestare all'esercente valgono anche sulla merce ribassata. Riguardano però esclusivamente i difetti "occulti", ovvero quelli non palesemente riconoscibili a chiunque e/o non dichiarati dal venditore.
Perciò un oggetto venduto a prezzo ribassato perchè difettoso non può essere sostituito contestando quel medesimo difetto!
La dicitura generalizzata "la merce a saldo non si cambia" vale perciò esclusivamente per i casi in cui questa facoltà spetta comunque all'esercente. Come una taglia sbagliata, il ripensamento, un regalo non gradito...

Non esiste il diritto di recesso per gli acquisti fatti in un esercizio commerciale: in questi casi il problema del consumatore è spesso risolto grazie alla disponibilità del commerciante, che autorizza -o meno- la sostituzione del capo acquistato anche fuori dai casi strettamente previsti.
Quando il capo non è conforme o difettato il venditore è invece obbligato a ripararlo o sostituirlo. Nel caso ciò risulti impossibile il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla restituzione di quanto pagato. Il vizio del capo deve essere denunciato entro 60 giorni dalla data nel quale viene scoperto.

Il cliente non ha diritto ad una riduzione del prezzo  se, dopo aver acquistato una merce in promozione, trova lo stesso articolo ad una cifra più bassa in un altro esercizio.

Buona abitudine per l'acquisto capi di abbigliamento è quella di controllare l'etichetta di composizione e di confrontarla con quella di istruzione per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura, perchè le regole di manutenzione del capo devono essere coerenti con il tipo di materiale impiegato (per esempio la seta è notoriamente un tessuto molto delicato, che richiede un lavaggio particolare affinché il capo d'abbigliamento lavato non si rovini).

 

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