INDICAZIONE ALLERGENI ED ETICHETTATURA

Nuova Disciplina Sanzionatoria

26/03/2018

Il 9 maggio 2018 entrerà in vigore il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento europeo sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e stabilisce le relative sanzioni (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2018 da scaricare sotto).

Per quanto di specifico interesse, il comma 8 dell’articolo 19 conferma che per gli alimenti non preimballati forniti dalle collettività (intendendosi per tali qualunque struttura, compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile, come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale) è obbligatoria solo l’indicazione degli allergeni elencati nell’allegato II del regolamento europeo.

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

Il decreto legislativo prevede anche la necessità di indicare se un prodotto è «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti dal regolamento europeo. L’allegato VI, punto 2, del regolamento europeo prevede che tale obbligo non si applichi:

  • agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
  • agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  • agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Inoltre, il decreto legislativo prevede che le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, debbano riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Relativamente alle sanzioni, l’articolo 23 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella fase di somministrazione di alimenti, di indicare le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Nel caso in cui l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze è resa con modalità difformi da quelle previste nel comma 8 dell’articolo 18 del decreto legislativo in oggetto, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Ricordiamo che, al fine di agevolare la corretta attuazione delle prescrizioni del regolamento europeo, Confcommercio Nuoro mette a disposizione un servizio gratuito di analisi dei menù ove riscontrare la presena di allergeni ed inoltre mette a disposizione la necessaria cartellonistica da rendere visibile nei locali di somministrazizone.

Per informazioni 0784 30470 - 36403 nuoro@confcommercio.it

 

Documenti allegati