LEGGE DI BILANCIO 2018: NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE BOLLETTE DI LUCE, ACQUA E GAS

Compresi i Conguagli

12/07/2018

a far data dal 1° gennaio 2018, le bollette della luce, dell’acqua e del gas si prescrivono in 2 anni. La prescrizione riguarda solo quelle che verranno emesse a partire da questa data e non per quelle precedenti già emesse.

 

La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo le bollette per consumi ordinari ma anche i conguagli, inoltre il nuovo termine di due anni riguarda sia i consumatori (le famiglie e gli utenti privati) che le microimprese, i professionisti e le società.

A modificare i termini di prescrizione delle bollette della luce, gas e acqua è stata la legge di bilancio del 2018: la nuova norma contiene infatti una deroga al codice civile che, invece, stabilisce una prescrizione di cinque anni per tutti i debiti da pagarsi con cadenza annuale o frazioni inferiori (ad esempio ogni mese, ogni bimestre, ecc.). Resta pertanto di cinque anni la prescrizione delle bollette del telefono e di tutte le altre utenze.

 

Il governo ha in tal modo inteso tutelare gli utenti dalle richieste di pagamento che, spesso, intervengono a molti anni di distanza rispetto all’anno di gestione.

 

Si osserva pertanto che con il cambiamento della prescrizione per le bollette di luce, acqua e gas ci sono non solo tre anni in meno, rispetto al passato, per il recupero dei crediti da parte degli enti di somministrazione, ma anche tre anni per assolvere all’obbligo di conservazione delle ricevute di pagamento; infatti l’obbligo di archiviare le bollette pagate, per poter dimostrare l’adempimento, permane solo fino a quando il credito non è prescritto; una volta che si è verificata la prescrizione, infatti, il debitore non è più tenuto a dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi a sollevare la contestazione della prescrizione.

La prescrizione della bolletta opera solo se, prima della scadenza del termine (2 anni per le bollette di luce, acqua e gas; 5 anni per le bollette del telefono e di tutte le altre utenze) non si è ricevuto un sollecito di pagamento con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (p.e.c.).

L’invio della diffida ad adempiere da parte dell’ente di somministrazione comporta l’interruzione della prescrizione ed un nuovo decorso del termine. Attenzione però: fa fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione per cui se la società erogatrice spedisce la diffida prima della scadenza del termine di prescrizione ma il postino la consegna dopo, il debito è ormai caduto in prescrizione.

Pertanto, se si riceve una bolletta della luce, acqua o gas riferita a consumi di oltre due anni fa non bisogna più pagare. Il debito infatti si è ormai prescritto.

 

Qualora la società erogatrice insista nel richiedere somme non dovute – e magari minacci di cessare l’utenza – si ha diritto a esigere la sospensione della bolletta.

Se, quindi, nei due anni successivi all’emissione di una bolletta della luce, dell’acqua e del gas non si riceve alcun sollecito di pagamento (sollecito inviato con raccomandata a/r o posta elettronica certificata), il debito si prescrive e la società erogatrice della luce, dell’acqua o del gas non può più chiedere nulla.

Parimenti qualora si riceva una diffida per il pagamento di una bolletta di oltre due anni prima non si deve alcunché.

 

Prescrizione dei conguagli

 

La modifica del termine di prescrizione riguarda anche i conguagli: anche queste bollette non potranno più essere pretese dopo più di due anni dall’anno di riferimento, anche se l’accertamento del conguaglio avvenga in un momento successivo. In pratica, le aziende avranno due anni di tempo per “allineare” quanto pagato dall’utente e il consumo effettivo rilevato dal contatore, superando la pratica dei maxi conguagli. In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l’utente che ha presentato un reclamo ha diritto alla sospensione del pagamento.

 

La sospensione del pagamento

 

Una seconda modifica introdotta con la legge di bilancio 2018 riguarda il diritto dell’utente a chiedere la sospensione del pagamento della bolletta in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore.

 

Questa misura è prevista in due casi:

 

  • nel caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente “per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni”
  • nel caso in cui «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al d.l. n. 206/2005, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato».

 

Peraltro, al verificarsi di quest’ultima ipotesi – certamente nota all’operatore siccome destinatario dell’avvio del procedimento – «il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti».

 

Se dunque l’utente ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico «ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore».

 

 

Il rimborso degli indebiti conguagli

 

«È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui sopra, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».

 Quanto previsto, sia con riferimento alla prescrizione sia con riferimento alla procedura sulla sospensione del pagamento e al rimborso degli indebiti conguagli, non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.