TORNA LA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Ripristinata la misura nella Legge di Bilancio nazionale 2019

05/01/2019

Ritorna la «rottamazione delle licenze commerciali». Ritorna per sempre, come una misura a regime, cioè strutturale senza più scadenza. A partire dal 1° gennaio, infatti, i commercianti costretti ad abbassare le serrande in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio), potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell'Inps (513 euro mensili dal 2019). L'opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale. L'indennizzo viene erogato fino al compimento dell'età per la pensione. La novità è prevista dal comma 283 della legge di bilancio 2019 che riattiva la misura del dlgs n. 207/1996 terminata il 31 dicembre 2016. Conseguentemente è riattivata dal 1° gennaio anche la maggiorazione contributiva (in misura pari allo 0,09% come oggi), già pagata dai commercianti e finalizzata a finanziarie il beneficio.

La rottamazione licenze. Si chiama così perché agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (negozi, bar, ecc.). È una sorta di prepensionamento, perché consente di anticipare la chiusura del negozio rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito: in attesa della pensione si percepisce una «indennità», il cui importo è pari al minimo di pensione dell'Inps. La misura fa il suo esordio nel 1996 per restare operativa fino all'anno 2011; poi viene bloccata. La legge Stabilità 2014 la riattiva dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) ritorna in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Requisiti e condizioni. Destinatari della misura sono:

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per il diritto occorre il possesso dei seguenti requisiti:

  • età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna;
  • anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione «artigiani e commercianti» Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.

Quando si è in presenza dei predetti requisiti, il diritto all'indennizzo si consegue alle seguenti condizioni:

  • cessazione definitiva dell'attività commerciale (l'attività deve «cessare»: il negozio, cioè, deve essere chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);
  • riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili;
  • cancellazione dal registro delle imprese;
  • cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999);
  • cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

La misura dell'indennizzo. Una volta maturati i requisiti e realizzate le condizioni è possibile fare domanda all'Inps. L'Indennizzo viene erogato dal mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia che dal 1° gennaio 2019 salirà a 67 anni (cinque mesi in più, per effetto della «speranza di vita»); dal mese successivo, percepisce la pensione. La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione «artigiani e commercianti» dell'Inps che dal 1° gennaio 2019 sarà pari a 513 euro.

Stabilizzata anche la maggiorazione contributiva. L'indennizzo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo zero per le casse Inps e stato). L'aliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all'Inps per la pensione. Con la riattivazione dell'indennizzo è, conseguentemente, riattivato anche l'obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva, sempre a partire dal 1° gennaio.