FATTURA ELETTRONICA E REGIMI FORFETTARI

Obblighi di ricezione e non di emissione

29/01/2019

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, causando una rivoluzione per gli operatori coinvolti e molti dubbi tra i contribuenti che sono (o intendono aderire) nel regime forfettario. Si ricorda che il regime forfettario è stato modificato dalla Legge di bilancio 2019 che ha modificato i requisiti di accesso al regime ed ha alzato a 65.000 euro la soglia di ricavi per rimanere nel regime indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza.

Per quanto riguarda l'e-fattura, il contribuente forfettario pur essendo esonerato dall'obbligo di emissione della fattura elettronica non puo' esimersi dal riceverle. L'operatore IVA residente è infatti obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con coloro che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio.

Il contribuente forfettario si trova quindi nella condizione di:

  • non essere obbligato ad emettere fattura elettronica con l'unica eccezione per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione
  • di ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori.

Per quanto riguarda la conservazione, i soggetti minimi/forfettari sono esclusi dall’obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, qualora non abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Anche se non esplicitamente affermato dall’Agenzia, attualmente si ritiene che nel caso in cui i soggetti in esame abbiano comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario, saranno tenuti a conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute. Si spera che l'Agenzia chiarisca questo punto che preoccupa molto i contribuenti oggetto di semplificazioni, che di fatto verrebbero parzialmente vanificate.

Qualche ulteriore chiarimento arriva dal Videoforum di gennaio 2019 tra CNCDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica. In particolare:

  • nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato e nel campo descrizione dell'e-fattura che le somme non sono soggette a ritenuta.
  • il forfetario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo.