NUOVE REGOLE SULL'UTILIZZO DEI TERMINI CUOIO, PELLE E PELLICCIA

In vigore dal prossimo 24 ottobre 2020

20/10/2020

Si ricorda che da  sabato 24 ottobre 2020 entrano in vigore le prescrizioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 su "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018", (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 del 26 giugno 2020).

In particolare, il provvedimento REGOLA L'IMMISSIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria».

Sono previste IMPORTANTI SANZIONIda 1.500 euro a 20.000 euro, per chi effettivamente etichetta i prodotti (PRODUTTORI/IMPORTATORI), ad esempio, per  mancanza di etichetta o contrassegno oppure per un utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni.

Come richiesto ed ottenuto da Federazione Moda Italia-Confcommercio, ai COMMERCIANTI è lasciata la sola verifica della PRESENZA DELL'ETICHETTA e della CORRISPONDENZA delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, è prevista per il DISTRIBUTORE una SANZIONE da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Si RACCOMANDA, inoltre, di NON UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra anche nei cartellini in vetrina con l'uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo "ecopelle", "pelliccia sintetica", "simil-pelle", "finto cuoio" ecc... ecc...  

Si ricorda un'altra richiesta di Federazione Moda Italia, che è stata accolta dal MISE, riguarda la possibilità di smaltire le scorte che possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato, ai fini del loro esaurimento, entro e non oltre il 23 ottobre 2022