NUOVO PROTOCOLLO GENERALE COVID 19 E PROTOCOLLO VACCINAZIONI IN AZIENDA

Firmato tra imprese sindacati e governo

07/04/2021

Si informa che in data 6 aprile, su invito del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministro della Salute sono stati condivisi e sottoscritti tra le Parti Sociali due importanti Protocolli concernenti rispettivamente:

“Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”

e

“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il  contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”

Si riportano di seguito gli aspetti principali dei due provvedimenti. Protocollo per favorire la diffusione dei punti di vaccinazione

 1) Diffusione dei vaccini

E’ ormai noto come la diffusione dei vaccini su tutto il territorio nazionale insieme alla disponibilità degli stessi assuma un ruolo determinante e decisivo nella lotta al virus per la tutela dell’intera collettività e per favorire la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza.

In questa prospettiva Confcommercio, ha avvertito la propria responsabilità sociale e manifestato piena disponibilità a collaborare attivamente all’iniziativa di incrementare la diffusione dei vaccini anche con l’impegno delle aziende associate e dei datori di lavoro alla vaccinazione del proprio personale, attuando le modalità più opportune e in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars_Cov2/COVID-19”.

L’obiettivo è quello di concorrere ad una rapida diffusione e realizzazione della campagna vaccinale attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà economiche in maniera coordinata ed uniforme sull’intero territorio nazionale.

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, con il supporto e il coordinamento delle Associazioni di categoria, potranno manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti  straordinari  di  vaccinazione anti  Covid  nei  luoghi  di  lavoro,  destinati  alla somministrazione  in  favore  dei  lavoratori/lavoratrici  che  ne  abbiano  fatto volontariamente richiesta.

I  piani  aziendali  sono  proposti  dai  datori  di  lavoro,  anche  tramite  le  rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro” per l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro e che costituiscono parte integrante del Protocollo.

I costi per la realizzazione e gestione dei piani aziendali sono a carico del datore di lavoro, mentre sono a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti i costi della fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi per gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Il medico competente, ove presente, dovrà fornire al lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e dovrà acquisire il consenso informato del soggetto interessato, oltre ad effettuare il triage preventivo sullo stato di salute del lavoratore e assicurare  la tutela della riservatezza dei dati.

In alternativa alla vaccinazione diretta negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro che intendono  collaborare  all’iniziativa,  possono  ricorrere  a  strutture  sanitarie  private  e concludere, anche tramite le Associazioni di categoria o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con tali strutture private che siano in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Gli oneri per la stipula di tali convenzioni restano a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini è assicurata dai Servizi Regionali competenti.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail, su cui ricadranno anche gli oneri relativi, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica.

Nelle  due  ipotesi  sopra  richiamate  il  datore  di  lavoro  comunicherà  direttamente  o attraverso il medico competente (ove presente) alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’Inail il numero complessivo dei lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

Se  la  vaccinazione  viene  eseguita  durante  l’orario  di  lavoro,  il  tempo  necessario all’effettuazione della stessa viene equiparato all’orario di lavoro.

 

2) Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro

La  revisione  dei  Protocolli  del  14  marzo  e  del  24  aprile  2020  ha  comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti.

Viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nelle premesse si sottolinea l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Per  quanto  riguarda  il  Punto  2  (Ingresso  in  azienda)  viene  specificato  che  la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro

La  revisione  dei  Protocolli  del  14  marzo  e  del  24  aprile  2020  ha  comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti.

Viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nelle premesse si sottolinea l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Per  quanto  riguarda  il  Punto  2  (Ingresso  in  azienda)  viene  specificato  che  la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del DPCM del 2 marzo 2021

Con riferimento al punto 3 (Pulizia e sanificazione in azienda) si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

 

Al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Per quanto concerne il Punto 8 (Organizzazione aziendale) viene evidenziata l’importanza del ricorso al lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori.

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Riguardo al punto 10 (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) si conferma la sospensione di eventi interni e attività di formazione in aula, anche obbligatoria, salvo le deroghe previste dalla normativa vigente. A tale proposito viene richiamato l’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 che consente “in presenza” la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’ azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio secondo il “Documento tecnico” pubblicato dall’Inail.

Al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente) vengono rimarcati l’importanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Si riportano sotto, per completezza d’informazione, il testo integrale dei due protocolli, mentre il testo delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro” nei prossimi giorni verrà approvato in via definitiva in Conferenza Stato Regioni, per cui verrà inoltrato una volta che sarà pervenuto dal Ministero del Lavoro.

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