PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Cosa è, come funziona e come adeguarsi

25/09/2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

Con il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. POTETE SCARICARE SOTTO IL DECRETO

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. (L'autocertificazione può venir richiesta ai nostri uffici 0784 30470 - 36403 op 0758 72900)

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

IL PROVVEDIMENTO NON RIGUARDA SOLO LE IMPRESE EDILI.

Come chiarito da una Circolare dall'INL del 23 settembre 2024, allegata sotto.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Norme, obblighi, scadenze, sanzioni: scarica la guida gratuita, trovi tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi dell’edilizia e la soluzione per adeguarsi nei tempi previsti.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

Con il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Norme, obblighi, scadenze, sanzioni: scarica la guida gratuita, trovi tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi dell’edilizia e la soluzione per adeguarsi nei tempi previsti.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

Con il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

Si consiglia un'attenta lettura dei documenti allegati sotto.

A partire dal 1° novembre 2024 per e operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Leggi l’articolo e scarica subito la guida sulle nuove disposizioni previste e gli adempimenti che imprese e professionisti dovranno osservare. Sono disponibili anche FAQ in continuo aggiornamento con le risposte alle domande più frequenti.

Norme, obblighi, scadenze, sanzioni: scarica la guida gratuita, trovi tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi dell’edilizia e la soluzione per adeguarsi nei tempi previsti.

Assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)

Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 30, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

Possono essere attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  1. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  2. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
  3. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  4. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  5. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
  6. adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
    almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;

Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  1. dimensione dell’organico aziendale;
  2. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  3. possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  4. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  5. attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  6. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  7. riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  8. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  9. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

Cosa succede se si opera nei cantieri senza Patente a Crediti?

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

  • una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Chi è tenuto a verificare il possesso della Patente a Crediti?

Il decreto PNRR 4 – modificando l’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 con l’inserimento della lettera b-bis al c. 9 – dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA), anche in caso di subappalto.

L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.

FAQ sulla Patente a Crediti

Gli ingegneri, architetti e geometri devono avere la patente a crediti?

No. Ingegneri, architetti e geometri sono esonerati da tale obbligo, in quanto le loro attività rientrano nelle prestazioni di natura intellettuale che non richiedono la patente a crediti.

I requisiti necessari per ottenere la patente sono richiesti a tutti i soggetti?

No, non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti. Ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è richiesto per i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti. Inoltre, con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Cosa succede se si delega un terzo la richiesta della patente?

In caso di delega, il soggetto delegato dovrà presentare le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo che confermano il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della patente. Queste dichiarazioni possono essere verificate in fase di accertamento.

È possibile lavorare nei cantieri in attesa del rilascio della patente?

Dopo la presentazione della domanda, è consentito svolgere le attività in cantiere in attesa del rilascio della patente, a meno che non venga comunicato dall’Ispettorato un accertamento sull’assenza di uno o più requisiti.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere la patente per operare in Italia?

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare, tramite lo stesso portale, un’autocertificazione relativa al possesso di un documento equivalente alla patente a crediti (per Paesi UE) o di un documento che ne attesti il riconoscimento secondo la legge italiana (per Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, anche i soggetti stranieri devono richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

Quali sono i requisiti per le imprese senza dipendenti?

Anche le imprese individuali senza dipendenti, considerate lavoratori autonomi, devono richiedere la patente. Alcuni requisiti, come il DVR e la designazione del RSPP, non sono obbligatori per queste categorie.

Cosa succede dopo il 31 ottobre 2024?

A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere basandosi esclusivamente sull’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata via PEC. Sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Cosa si intende per colpa grave nel contesto della sicurezza sul lavoro?

La “colpa grave” implica una marcata violazione dei doveri di diligenza, caratterizzata da comportamenti che si discostano notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente, e dalla violazione evidente di norme di sicurezza. Include la consapevolezza del rischio e l’omissione di misure di protezione necessarie.

E’ possibile presentare ricorso contro un provvedimento di sospensione della patente?

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e deve essere inviato alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, in base all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha trenta giorni di tempo per esprimersi sul ricorso. Se non si pronuncia entro questo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Cosa succede in caso di fusione o trasformazione di aziende??

In caso di fusione, la nuova entità giuridica acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti. Questo punteggio può essere aggiornato in base alla nuova struttura dell’azienda.
Per quanto riguarda le trasformazioni societarie, come quelle previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o quando un imprenditore individuale conferisce la propria azienda a una nuova società, il soggetto giuridico risultante mantiene il punteggio della patente dell’entità originaria. Anche in questa situazione, l’aggiornamento dei crediti avverrà in base al nuovo assetto societario.
Le modalità di comunicazione di queste informazioni sono stabilite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che definisce le procedure necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni

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