BONUS ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 35

Le istruzioni dell’INPS

l’Inps con la circolare n. 90/2025 fornisce le istruzioni operative per il bonus in oggetto, previsto all’art. 22 del DL n. 60/2024 (cd Decreto Coesione).
La norma prevede un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Le assunzioni devono riguardare i lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri; resta escluso il personale dirigenziale.
L’esonero contributivo spetta ai soggetti che alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
Di seguito vengono forniti ulteriori dettagli della misura.

Rapporti di lavoro incentivati

Come richiamato in premessa, l’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Si precisa che l’eventuale presenza di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non rientra fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato; l’esonero è applicabile, invece, in caso di rapporto di lavoro part-time e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Si precisa, inoltre, che non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Assetto e misura degli incentivi

Per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, viene previsto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data dell’evento incentivato, per un importo massimo di 500 euro su base mensile per ogni lavoratore.
Per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia dovrà essere riproporzionata su base giornaliera, con un importo pari a 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Nel caso in cui le assunzioni o le trasformazioni avvenissero in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero in commento sarà pari a 650 euro su base mensile. Tuttavia, per questa fattispecie, le assunzioni/trasformazioni dovranno essere effettuate dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione europea, al 31 dicembre 2025, previa presentazione della domanda di riconoscimento dell’esonero prima di procedere all’assunzione/trasformazione stessa.
Per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, l’importo soglia dovrà essere riproporzionata a 20,96 euro (650/31) per ogni giorno di fruizione dell’incentivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, invece, il massimale sarà proporzionalmente ridotto.
Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendone il differimento temporale.
Rispetto alla misura dell’incentivo, l’Inps precisa che restano ferme le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • il contributo ai Fondi di solidarietà previsti dal d.lgs. n. 148/2015;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo;
  • il contributo pari allo 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali.
    Sono, inoltre, escluse dall’applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.

Condizione di spettanza degli incentivi

La fruizione degli esoneri in commento è subordinata al rispetto dei princìpi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dal d.lgs. n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori previste all’art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006, nonché al rispetto delle previsioni richiamate all’art. 22 del Decreto in commento. In quest’ultima ipotesi il lavoratore:

  • alla data della nuova assunzione/trasformazione del contratto di lavoro, non deve avere compiuto il 35° anno di età;
  • nell’arco della sua vita lavorativa non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato;
    Sempre l’articolo 22, ha previsto che i datori di lavoro:
  • non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento di entrambi gli esoneri in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Casi particolari per il riconoscimento del diritto agli incentivi

Per una corretta fruizione degli incentivi, l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti in merito ad alcune situazioni particolari che potrebbero verificarsi:

  • con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, purché la data di decorrenza degli stessi sia la medesima. In caso di assunzioni con date differenti, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe il requisito per l’ammissione agli incentivi in argomento (assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto (si tratterebbe in questo caso solo della modifica soggettiva del rapporto già in essere che prosegue con il nuovo datore di lavoro);
  • analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente, in caso di trasferimento d’azienda;
  • non possono essere riconosciuti gli esoneri nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La circolare precisa, altresì, che il requisito dell’assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore (così come il requisito anagrafico) deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, se il lavoratore per il quale è stato già fruito uno degli esoneri in trattazione, venisse riassunto, l’esonero spetterebbe per i mesi residui, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa di licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto di lavoro, il periodo di fruizione già utilizzato, dovrà essere comunque computato per il calcolo del periodo spettante.

Si precisa che tutte le successive riassunzioni o trasformazioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Con specifico riferimento all’ammontare dell’agevolazione, si precisa quanto segue:

  • nel caso in cui un lavoratore sia stato assunto all’interno della ZES e poi trasferito in una regione differente rispetto a quelle previste da tali zone, il massimale
    mensile dell’agevolazione spettante, a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento, verrà ridotto da 650 euro a 500 euro;
  • nella diversa ipotesi in cui il lavoratore abbia iniziato il rapporto di lavoro in una regione diversa rispetto a quelle appartenenti alla ZES e successivamente venga trasferito in una regione rientrante nella stessa, l’agevolazione rimarrà pari a 500 euro senza ulteriori incrementi.
    Infine, resta comunque fermo che per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell’apposito applicativo (16 maggio 2025) per la presentazione delle domande telematiche, può essere riconosciuto il solo esonero di 500 euro, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è collocata in una delle regioni ZES.

Compatibilità con gli aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo previsto all’art. 22, co. 1 (pari a 500 euro), essendo rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico e in qualunque area del Paese, non rientra tra gli aiuti di Stato disciplinati dall’art. 107 del TFUE.
Al contrario, il beneficio previsto dall’art. 22, co. 3 (pari a 650 euro), in quanto differenziato nell’entità e rivolto specificatamente ai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES, ha necessitato dell’autorizzazione della Commissione europea per la sua operatività (concessa il 31 gennaio 2025).

Coordinamento con altri incentivi

Le agevolazioni richiamate in precedenza non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Tuttavia, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione prevista dal d.lgs. n. 216/2023.
È inoltre compatibile con la riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, come gli esoneri sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri previsti dalle leggi di bilancio 2024 e 2025.
Infine, la stessa viene prevista anche per l’esonero dell’1% per i datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere.

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi deve inoltrare la domanda all’Inps di ammissione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito dell’Istituto, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”.
Il modulo è disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025.
Al suo interno devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa e del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
  • tipologia di contratto di lavoro e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
  • indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Con specifico riferimento all’esonero di cui all’art. 22, co. 1, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Diversamente, la domanda per l’agevolazione prevista all’art. 22, co. 3 (ZES), a causa del suo carattere selettivo sul piano territoriale, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso. Al riguardo, il decreto attuativo ha disposto che la domanda all’Inps deve essere presentata prima dell’assunzione, pena la non ammissione all’esonero.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo integrale della circolare in commento, consultabile al seguente link circolare n. 90/2025.

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