GREENWASHING: DAL 27 SETTEMBRE 2026 NUOVE REGOLE PER MENU, SOCIAL E COMUNICAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI
Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del Consumo e rafforza la tutela dei consumatori contro il cosiddetto greenwashing. La normativa recepisce la Direttiva UE 2024/825 e interessa direttamente anche bar, ristoranti, pizzerie e, più in generale, i pubblici esercizi che utilizzano messaggi o dichiarazioni di carattere ambientale nella propria comunicazione commerciale.
COS’È IL GREENWASHING?
Con il termine greenwashing si indica, in sostanza, una comunicazione che fa apparire un prodotto, un servizio o un’impresa più sostenibile dal punto di vista ambientale di quanto sia realmente dimostrabile.
Non è quindi vietato comunicare le proprie scelte ambientali. Il principio introdotto dalla normativa è però molto chiaro: ciò che viene dichiarato deve essere corretto, verificabile e documentabile.
Diventa quindi particolarmente rischioso utilizzare espressioni generiche come:
- “ristorante green”;
- “locale sostenibile”;
- “100% ecologico”;
- “impatto zero”;
- “zero emissioni”;
- “plastic free”;
- “prodotti a basso impatto”.
Queste espressioni non sono automaticamente vietate, ma l’impresa deve essere in grado di dimostrare concretamente la fondatezza e la portata del messaggio ambientale.
ATTENZIONE ANCHE A MENU, SITI E SOCIAL
La disciplina non riguarda soltanto la pubblicità tradizionale. Occorre controllare tutti gli strumenti attraverso i quali l’impresa comunica con i propri clienti: menu, sito internet, Facebook, Instagram e altri social, brochure, locandine, cartelli, materiale promozionale, marchi ed etichette di sostenibilità.
Un altro principio importante è che una caratteristica riferita a un singolo elemento non può essere automaticamente estesa all’intera attività.
Ad esempio, utilizzare una confezione realizzata con materiale riciclato non consente automaticamente di definire “ecologico” l’intero servizio d’asporto.
Particolare attenzione va inoltre prestata alle dichiarazioni come “carbon neutral”, “impatto zero” o analoghe quando la neutralità climatica viene fatta derivare dalla sola compensazione delle emissioni.
COSA DEVONO FARE LE IMPRESE?
Il consiglio è effettuare subito una verifica della propria comunicazione: controllare menu, sito, social e materiale pubblicitario; eliminare o riformulare le affermazioni ambientali generiche che non possono essere adeguatamente dimostrate; verificare eventuali marchi o etichette ambientali utilizzati e conservare certificazioni, schede tecniche e documentazione in grado di supportare i claim utilizzati.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE?
Un claim ambientale ingannevole può essere considerato una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo e può quindi determinare l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Il quadro sanzionatorio generale previsto dall’art. 27 del Codice del Consumo per le pratiche commerciali scorrette prevede sanzioni amministrative da 5.000 fino a 10 milioni di euro, determinate tenendo conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’impresa.
La regola da ricordare è quindi molto semplice:
“GREEN”, “ECO” E “SOSTENIBILE”? SI PUÒ DIRE, MA BISOGNA POTERLO DIMOSTRARE.
Le imprese sono pertanto invitate a verificare con particolare attenzione i messaggi ambientali utilizzati nella propria comunicazione commerciale.