RECENSIONI FALSE. ECCO COSA CAMBIA DAL 7 APRILE 2026

ECCO COSA DOVETE SAPERE. CON ALCUNE FAQ

E’ entrata in vigore la Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026), che introduce per la prima volta una specifica disciplina contro le false recensioni. Si completa così un lungo iter legislativo a tutela dei consumatori e concorrenza leale nel mercato digitale.

La legge sulle PMI fornisce criteri chiari per identificare una recensione come lecita:

  1. il termine massimo di 30 giorni per la pubblicazione;
  2. il collegamento indispensabile tra la recensione e l’effettiva fruizione del servizio;
  3.  il necessario riferimento a prodotti/servizi effettivamente utilizzati
  4. l’assenza di qualsivoglia promessa di sconti, benefici o altre utilità che potrebbero compromettere l’imparzialità della recensione.

Tutti elementi che consentono di dare risposta a fattispecie che prima non erano individuate dal legislatore.

Ad esempio, la scelta di collocare un limite temporale per la pubblicazione delle recensioni, risponde all’esigenza di garantire maggiore attendibilità e verificabilità delle recensioni, che tendono ad attenuarsi con il trascorrere del tempo, senza però voler comprimere la libertà di espressione dei consumator e consentire all’esercente di potersi attivare tempestivamente rispetto al caso segnalato. Lo scorrere del tempo – precisamente il periodo di due anni dalla pubblicazione della recensione – è, inoltre, condizione rilevante per determinare l’illiceità della recensione, in ragione proprio della progressiva perdita di attualità e affidabilità della recensione per il consumatore.

L’introduzione poi del criterio per il quale la recensione sia da considerarsi illecita ove non proveniente da una persona fisica che non abbia realmente utilizzato il servizio, può sembrare quasi banale; eppure, intende combattere le lacune esistenti nei criteri di verifica da parte delle piattaforme e dei motori di ricerca online, fornendo indicazioni vincolanti su come valutare l’attendibilità della recensione e, conseguentemente, applicare la qualifica di “verificata”.

Per rafforzare la riconducibilità della recensione all’esperienza del recensore, il legislatore ha altresì introdotto un criterio oggettivo per valorizzare le recensioni connesse ad un’effettiva prova di acquisto, riconoscendo una presunzione di autenticità alla recensione in presenza di provata documentazione fiscale, senza che, in ogni caso, venga introdotta qualsivoglia forma di automatismo o obbligo di esibizione.

Verranno emanati ulteriori provvedimenti attuattivi per chiarire alcuni punti della normativa

Ecco alcune FAQ.

  1. Sono un ristoratore che ha ricevuto una recensione falsa, cosa devo fare? 

A partire dal 7 aprile 2026, in qualità di legale rappresentante della struttura, o attraverso un delegato, puoi segnalare alla piattaforma e/o motore di ricerca online le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità per richiederne la rimozione.  La segnalazione deve essere effettuata per via elettronica, di norma tramite un link o una sezione dedicata presenti sulle pagine web. Se la Fipe- Confcommercio di cui sei Socio si è qualificata come “segnalatore attendibile”, la segnalazione può essere fatta dai loro uffici e sarà trattata prioritariamente.  

  1. Quali sono i criteri per capire se una recensione è lecita? 

Una recensione è considerata lecita se: 

  • è rilasciata entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall’acquisto del prodotto e proviene da chi ha realmente utilizzato il servizio;  
  • è pertinente e, quindi, riguarda specificamente il prodotto o le caratteristiche della struttura; 
  • è genuina e, quindi, non deriva da sconti, vantaggi o altre promesse dall’impresa o da terzi.  

La recensione accompagnata da documentazione fiscale, come uno scontrino, si presume autentica. Infine, una recensione perde la liceità per mancanza di attualità se pubblicata oltre due anni dalla fruizione del servizio.  

  1. Quando una recensione è considerata come verificata? 

Una recensione è considerata come verificata quando la piattaforma accerta che questa proviene da una persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. 

Semplici interazioni tra impresa e consumatore, come lo scambio di e-mail, non sono sufficienti a dimostrare la verificabilità della recensione: è necessario che la piattaforma attui un effettivo controllo circa l’autenticità e la pertinenza delle recensioni pubblicate attraverso, per esempio, un controllo della documentazione a supporto dell’esperienza descritta. 

  1. Cosa deve contenere la segnalazione per la richiesta di rimozione? 

La segnalazione, inviata per via elettronica alle piattaforme/motori di ricerca online deve includere: 

  • una motivazione chiara delle ragioni per cui il contenuto è ritenuto illecito;  
  • l’URL esatto della recensione e ogni elemento utile a identificarla;  
  • il nome e l’indirizzo email della persona o dell’ente che presenta la segnalazione; 
  • una dichiarazione di buona fede, che attesti l’esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nella segnalazione. 

La piattaforma è tenuta a mettere a disposizione un link sulla propria pagina web attraverso il quale effettuare questa segnalazione. 

  1. La segnalazione comporta automaticamente la cancellazione? 

No, la richiesta di rimozione non comporta un’automatica cancellazione del contenuto.  

Spetta infatti al prestatore di servizi intermediari valutare, caso per caso, se la segnalazione, sulla base di quanto rappresentato, soddisfi i presupposti per l’intervento richiesto.  

  1. Quanto tempo devo aspettare per ricevere una risposta sulla richiesta di rimozione? 

Il Digital Service Act stabilisce che la piattaforma deve esaminare la segnalazione in modo tempestivo e rispondere senza indebiti ritardi, indicando anche eventuali possibilità di ricorso contro la decisione. 

Sebbene non siano previsti termini precisi per l’intervento, è ragionevole aspettarsi una gestione rapida delle segnalazioni, anche in considerazione di altri strumenti europei che disciplinano ambiti analoghi. 

  1. Un influencer mi ha proposto di offrirgli la cena per avere una recensione sui suoi social, posso accettarlo? 

No, la normativa vieta le recensioni non autentiche o indotte da vantaggi economici o utilità.  

  1. Le nuove regole si applicano a tutte le recensioni? 

No, le disposizioni si applicano alle recensioni rilasciate a partire dal 7 aprile 2026. 

  1. Mi ha chiamato un’agenzia, proponendo l’acquisto di un pacchetto di recensioni, è lecito?  

No, la legge vieta espressamente di comprare o vendere recensioni online, così come “like”, valutazioni o altre interazioni false. Il divieto vale sia direttamente sia tramite agenzie o intermediari. 

  1. Dopo i due anni la recensione viene automaticamente rimossa? 

No, non è previsto alcun sistema di cancellazione automatica. La recensione diventa contestabile per mancanza di attualità, ma deve essere segnalata dall’esercente per ottenerne la rimozione. 

Dove inviare la segnalazione

  • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): È l’autorità responsabile della vigilanza e può irrogare sanzioni pecuniarie per violazioni sistematiche (come l’acquisto/vendita di recensioni o l’assenza di filtri di verifica). Puoi utilizzare il modulo di Segnala on line – AGCM per denunciare pratiche commerciali scorrette.
  • Piattaforme di recensioni (Google, TripAdvisor, Trustpilot): La nuova legge obbliga i gestori a garantire l’identità del recensore e l’autenticità dei contenuti (ad esempio tramite prova d’acquisto come scontrini o fatture). Se trovi una recensione non verificata o falsa, devi segnalarla direttamente tramite gli strumenti interni della piattaforma:
    • Google: Utilizza la funzione “Segnala recensione” direttamente sul profilo dell’attività.
    • Trustpilot: Segui la procedura nel centro assistenza per segnalare violazioni delle linee guida.
  • Autorità Giudiziaria (Forze dell’Ordine): Se la recensione falsa ha un contenuto diffamatorio, puoi sporgere querela per diffamazione aggravata. 

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