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SICUREZZA SUL LAVORO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI. ECCO COSA DEVONO FARE LE IMPRESE

Nuovi chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per alberghi, bar e ristoranti la formazione può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione, ma deve essere avviata tempestivamente. Attenzione ai controlli e alla documentazione da conservare.

Assumere un dipendente significa anche rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una delle domande più frequenti degli imprenditori è: posso far lavorare un dipendente prima che abbia terminato il corso obbligatorio sulla sicurezza?

La risposta dipende dal settore in cui opera l’azienda.

Con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e delle disposizioni introdotte per il settore turistico.

1. La regola generale: la formazione deve iniziare subito

Per la generalità delle imprese, il datore di lavoro deve assicurare che la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sia effettuata in occasione dell’assunzione, prima dell’impiego del lavoratore nelle attività per le quali è richiesta.

Non esiste più la precedente previsione che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.

Questo significa che il datore di lavoro non può considerare i primi due mesi come un periodo durante il quale rinviare liberamente la formazione.

La formazione deve essere organizzata tempestivamente e il lavoratore deve ricevere le conoscenze necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza.

2. La novità per alberghi, bar, ristoranti e strutture ricettive: 30 giorni

Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista una disciplina particolare.

In questi settori, la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione.

Ma attenzione: non significa che l’imprenditore possa aspettare 30 giorni prima di occuparsi della formazione.

L’Ispettorato chiarisce che il percorso deve essere avviato tempestivamente, fin dal momento dell’assunzione.

Il dipendente può quindi iniziare a lavorare anche se non ha ancora completato l’intero percorso formativo, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa, inclusi l’informazione preventiva e gli eventuali obblighi di addestramento e sicurezza connessi alle mansioni.

Un esempio pratico

Un ristorante assume un cameriere il 1° novembre.

Il titolare può organizzare il corso di formazione obbligatoria affinché venga completato entro il 30 novembre.

Tuttavia, deve attivarsi già al momento dell’assunzione, ad esempio contattando l’ente di formazione e prenotando il corso.

Non è corretto aspettare il 25 novembre per iniziare a cercare un corso.

La differenza è semplice: 30 giorni per completare la formazione, non 30 giorni per iniziare a pensarci.

3. Quali documenti servono se arriva un controllo?

Questa è una delle indicazioni più importanti contenute nella nota dell’Ispettorato.

Se un controllo avviene nei primi 30 giorni dall’assunzione e il dipendente non ha ancora completato il corso, l’imprenditore deve essere in grado di dimostrare di essersi già attivato per organizzare la formazione.

Tra i documenti che possono dimostrarlo ci sono:

  • Una PEC o altra comunicazione con data certa inviata all’ente di formazione per richiedere o prenotare il corso.
  • La conferma di prenotazione del corso da parte del soggetto formatore.
  • La richiesta di collaborazione all’organismo paritetico competente, documentata con data certa.
  • Le comunicazioni con un docente qualificato, quando l’impresa organizza direttamente la formazione.
  • Le comunicazioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relative all’organizzazione dei corsi.

L’elenco non è tassativo: possono essere utilizzati anche altri documenti idonei a dimostrare che il percorso formativo è stato effettivamente avviato.

Il consiglio pratico è conservare sempre la documentazione relativa alla prenotazione e all’organizzazione dei corsi, senza limitarsi ad accordi verbali.

Se durante il controllo l’impresa non presenta né gli attestati né documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso, l’Ispettorato potrà contestare la violazione degli obblighi formativi e adottare i relativi provvedimenti.

4. Attenzione: informare il dipendente è obbligatorio prima di farlo lavorare

La possibilità di completare la formazione entro 30 giorni non elimina un altro obbligo fondamentale.

Il lavoratore deve essere informato sui rischi prima di essere impiegato.

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che il datore di lavoro fornisca ai dipendenti le informazioni necessarie sui rischi per la salute e sicurezza, sulle procedure di emergenza, sulle misure di prevenzione e sulle altre informazioni previste dalla normativa.

In pratica, non è sufficiente dire al nuovo dipendente: “Il corso lo farai tra qualche settimana”.

Occorre anche informarlo adeguatamente sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e sulle precauzioni da adottare.

Per esempio, in un ristorante, il personale deve conoscere i rischi connessi all’attività svolta, come superfici calde, attrezzature da cucina, pavimenti scivolosi, movimentazione dei carichi e procedure da seguire in caso di emergenza.

La formazione obbligatoria e l’informazione preventiva sono due adempimenti distinti.

5. E se assumo un dipendente per pochi giorni?

La questione riguarda soprattutto le imprese che utilizzano personale per eventi, banchetti, fine settimana, manifestazioni e periodi di maggiore affluenza.

L’Ispettorato precisa che, quando il contratto ha una durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione deve avvenire secondo tempi coerenti con la durata effettiva del rapporto.

Non è quindi corretto interpretare il termine di 30 giorni come una possibilità automatica di rinviare la formazione oltre la fine del contratto.

Esempio: un albergo assume un dipendente per 10 giorni.

L’impresa deve organizzare tempestivamente la formazione, con tempi compatibili con la durata dell’impiego, assicurando sempre la preventiva informazione sui rischi.

La presenza di contratti brevi non costituisce un’esenzione dagli obblighi di sicurezza.

6. Cosa succede se la formazione non viene fatta?

La mancata formazione può determinare contestazioni da parte degli organi ispettivi, l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa e l’obbligo di regolarizzare la posizione del lavoratore.

La nota affronta anche il caso delle imprese la cui attività sia stata sospesa per l’impiego di lavoratori irregolari.

In queste situazioni, per ottenere la revoca della sospensione, non è sufficiente regolarizzare il rapporto contrattuale: è necessario intervenire anche sugli obblighi di salute e sicurezza.

Ai fini della revoca, l’Ispettorato chiarisce che la formazione deve essere programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei termini applicabili. Per dimostrare l’adempimento della prescrizione sarà invece necessario documentare l’effettiva conclusione del percorso formativo.

7. Cosa deve fare concretamente un imprenditore?

Per evitare problemi, è opportuno seguire alcune semplici regole:

Prima dell’assunzione o contestualmente ad essa:

  • Verificare se il lavoratore possiede già attestati formativi validi e pertinenti alle mansioni.
  • Individuare la formazione obbligatoria necessaria.
  • Contattare tempestivamente il soggetto formatore.
  • Prenotare i corsi e conservare la documentazione con data certa.

Prima di adibire il dipendente alle mansioni:

  • Fornire tutte le informazioni obbligatorie sui rischi presenti nell’attività e sulle relative misure di sicurezza.
  • Verificare gli ulteriori obblighi di addestramento e le condizioni di sicurezza connesse alle attrezzature e alle mansioni affidate.

Successivamente:

  • Assicurare il completamento dei corsi nei termini previsti.
  • Conservare gli attestati di formazione.
  • Documentare l’eventuale addestramento effettuato.
  • Programmare gli aggiornamenti obbligatori.

8. Confcommercio Nuoro Ogliastra è a disposizione delle imprese

Per aiutare le aziende a rispettare questi obblighi, Confcommercio Nuoro Ogliastra mette a disposizione i propri servizi di formazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, è possibile ricevere supporto per individuare i percorsi formativi necessari, organizzare la partecipazione ai corsi e verificare le esigenze di aggiornamento.

Tra i servizi formativi disponibili rientrano la formazione generale e specifica dei lavoratori, i corsi antincendio, il primo soccorso e gli altri percorsi previsti dalla normativa.

Un consiglio per le imprese: non aspettate un’ispezione per verificare se i vostri dipendenti sono in regola. Programmare la formazione al momento dell’assunzione è il modo più semplice per evitare contestazioni e tutelare i lavoratori.

Di fatto organizziamo corsi di formazione ogni mese.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio Nuoro Ogliastra.


Riferimenti normativi

Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025

Articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative.

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Sedi e Contatti

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Email: ogliastra@ascom.nuoro.it