OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA’. DIFFERIMENTO DEL TERMINE

Si informa, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con nota del 25 giugno 2025 prot. n. 127654, a seguito delle segnalazioni pervenute dal mondo imprenditoriale e professionale, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori.

Al netto di tale differimento temporale rimangono invariate e confermate le indicazioni interpretative e operative fornite dal Mimit nella sua precedente nota del 12 marzo 2025 prot. n. 43836 e per le quali si rimanda alla già citata nota del settore.

Ecco cosa fare.

Entro il 31 dicembre 2025 gli amministratori di società, sia di capitali che di persone, hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al Registro delle Imprese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha chiarito che la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società e che tale obbligo si applica a tutte le società di persone e di capitali, incluse le reti di impresa con soggettività giuridica. Sono invece escluse dall’obbligo le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo di comunicare la PEC riguarda:

  • Gli amministratori di tutte le società di persone e di capitali.
  • Gli amministratori di reti di imprese con soggettività giuridica.
  • I liquidatori delle società, indipendentemente dalla modalità di nomina.
  • Gli amministratori che gestiscono più società, i quali possono utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ogni impresa.

Scadenze e finestre per l’adempimento

La comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori deve avvenire:

  • Per le nuove società: contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • Per le nomine o i rinnovi degli amministratori e dei liquidatori: in occasione del deposito della relativa pratica presso la Camera di Commercio.
  • Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025: la comunicazione della PEC deve essere effettuata entro il 30 giugno 2025.
  • Per le imprese che hanno già registrato la stessa PEC per sé e per i propri amministratori: devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.

Cosa succede se non si rispetta l’obbligo?

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta:

  • La sospensione dell’iter per l’iscrizione o per la nomina dell’amministratore. La Camera di Commercio assegnerà un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la situazione.
  • Sanzioni amministrative da 103 a 1.032 euro (con riduzione di un terzo se la comunicazione viene fatta nei 30 giorni successivi alla scadenza).

Costi e modalità di comunicazione

La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Tuttavia, se l’adempimento avviene contestualmente alla registrazione di un atto (es. nomina o rinnovo di un amministratore), restano in vigore i normali diritti di segreteria previsti per il deposito delle pratiche.

La comunicazione può essere effettuata tramite diverse modalità: 

Questo portale offre un servizio per l’iscrizione della PEC al Registro Imprese. 

Modulo di iscrizione ComUnica accedendo all’applicativo DIRE:

Questo modulo, utilizzato anche per l’iscrizione dell’impresa, può essere impiegato per la comunicazione della PEC. 

Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

In alcuni casi specifici, come per la notifica di atti che per legge devono essere notificati, i dati relativi alla PEC possono essere comunicati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Per chi fosse sprovvisto di PEC i nostri uffici sono in grado di supportarvi per ottenerla. nuoro@confcommercio.it 0784 30470

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