POLIZZE CATASTROFALI. PUBBLICATA LA LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE

ECCO UN SINTESI CON ALCUNI CHIARIMENTI.

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio scorso – ed è entrata in vigore il giorno successivo – la legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”

Si ricorda che il suddetto decreto legge n. 39 – accogliendo la nostra istanza di una tempistica più coerente con la portata dell’operazione – ha differito il termine, originariamente fissato al 31 marzo 2025, per adempiere all’obbligo – introdotto dall’art. 1, comma 101 e seguenti, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) – di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, prevedendo scadenze differenziate in ragione della dimensione d’impresa.
La legge di conversione in oggetto ha confermato le seguenti scadenze:
a) 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
b) 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese.

Per le grandi imprese è rimasto fermo il termine del 31 marzo 2025, con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (ossia fino al 29 giugno 2025) nel corso del quale l’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo non comporta conseguenze sulla possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Durante l’iter di conversione, sono stati affrontati alcuni nodi applicativi della nuova normativa afferenti, tra gli altri: 1) alla definizione di criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare; 2) alla necessità di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi; 3) all’ambito di operatività della copertura assicurativa rispetto ai beni immobili gravati da “abuso edilizio”; 4) alla disciplina degli indennizzi in caso di beni di proprietà di terzi, ma impiegati nell’attività di impresa (“a qualsiasi titolo”).

Si illustrano, di seguito, le modifiche approvate.

  1. Soglie dimensionali di imprese (art.1, comma 1)
    È stato modificato il riferimento alla normativa europea che reca la definizione di micro, piccole e medie imprese, intervenendo così sulla platea delle imprese soggette all’obbligo assicurativo.
    In particolare, il riferimento alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 (sugli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni), originariamente contenuto nel testo del decreto legge, è stato sostituito con il riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
    Conseguentemente, i criteri per individuare le soglie dimensionali e finanziarie che definiscono le categorie di imprese sono i seguenti:
     media impresa: quella che occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (purché non rientri nelle categorie della piccola e media impresa);
     piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
     microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
  2. Criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare (art.1, comma 3 bis)
    È stato individuato il parametro specifico da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, integrando l’art. 1, comma 101 della legge n. 213/2023, tale parametro coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
    Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2025 n. 18 – Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali – si definisce:
  • “valore di ricostruzione”: l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
  • “costo di rimpiazzo”: il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
  • “costo di ripristino”: il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
  1. Scoperto e franchigia: regime speciale per le grandi imprese (art.1, comma 3 ter)
    Il comma 3-ter, integrando l’art. 1, comma 104 della legge n. 213/2003, introduce una deroga alla previsione del limite massimo di scoperto e franchigia (15 per cento del danno) e all’applicazione di premi in misura proporzionale al rischio.
    Tali limitazioni non si applicano, quindi, alle grandi imprese (ossia le imprese che hanno un fatturato superiore a 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari almeno a 500 unità come definite dall’art. 1, comma 1, lett. o) del citato D.M. 30 n. 18/2025) e alle società controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., che, alla data di chiusura del bilancio, presentino congiuntamente i suddetti requisiti di fatturato e stipulino un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
  2. Funzioni di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi (art.1, comma 3 quater)
    Con la finalità di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi, il comma 3-quater, integrando l’art. 1, comma 105-bis, della legge n. 213/2023, ha disposto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, organo istituito presso il MIMIT e deputato ad arginare i fenomeni speculativi, svolga, in collaborazione con l’IVASS, la funzione di controllo e verifica dei contratti assicurativi offerti dalle compagnie, anche su segnalazione delle imprese tenute alla stipula dei contratti.
    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 22 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024), al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di stipula dell’assicurazione, l’IVASS è tenuto a gestire un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione, anche utilizzando la piattaforma informatica già disponibile per i contratti assicurativi relativi alla responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli.
  3. Estensione della copertura assicurativa agli immobili oggetto di sanatoria (art.1, comma 3 quinquies)
    Il comma 3-quinquies interviene sul secondo periodo dell’art. 1, comma 106 della Legge n. 213/2003 – che, nella versione originaria, escludeva dalla copertura assicurativa “le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste” – e definisce, con maggiore precisione, l’ambito di operatività della copertura assicurativa rispetto ai beni immobili genericamente gravati da “abuso edilizio”.
    In particolare, il nuovo comma 3-quinquies introduce specifiche condizioni di assicurabilità degli immobili, prevedendo che l’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali si applichi esclusivamente agli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono, così ricomprendendo anche gli immobili in fase di regolarizzazione.
    La norma precisa, altresì, che per gli immobili non assicurabili non spetteranno indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
  1. Assicurazione di beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività d’impresa (art.1, comma 3 sexies)
    Tra le modifiche approvate si segnala, infine, il comma 3-sexies che affronta il tema della gestione assicurativa dei beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa.
    Al riguardo, la nuova disposizione conferma la lettura già offerta dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis, comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (cd decreto fiscale) – già richiamata anche nelle FAQ del MIMIT, – in base alla quale l’imprenditore deve assicurare tutti i beni, “a qualsiasi titolo” impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non abbia un diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa (anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni).
    Sul piano della spettanza dell’indennizzo, il nuovo comma 3-sexies, dispone che, qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di stipula del contratto assicurativo, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività d’impresa – e non già assistiti da analoga copertura assicurativa – provvedendo a darne comunicazione al proprietario, l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene.
    A tutela dell’imprenditore, al fine di ovviare al paventato rischio che egli sostenga un costo senza beneficiare dell’indennizzo, viene, tuttavia, precisato che il proprietario del bene è tenuto ad utilizzare l’indennizzo percepito per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
    In caso di inadempimento da parte del proprietario, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante, ossia i mancati guadagni, per il periodo di interruzione dell’attività di impresa (cd business interruption) a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
    Infine, viene riconosciuto all’imprenditore privilegio – in conformità a quanto disposto dall’art. 1891, comma 4, c.c. – relativamente al rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché delle somme corrispondenti al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa (sempre nei limiti del 40%).

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