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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DAL 1° LUGLIO NUOVE REGOLE PER TFR E FONDI PENSIONE – KIT UTILE PER LE AZIENDE

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore nuove regole sulla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. La novità riguarda soprattutto il momento dell’assunzione e la scelta su dove destinare il TFR maturando, cioè il TFR che il lavoratore inizierà ad accumulare da quel momento in poi.

In parole semplici: il lavoratore deve decidere se lasciare il TFR secondo le regole ordinarie (lasciarlo in azienda) oppure destinarlo a un fondo pensione. Se non sceglie nei tempi previsti, in alcuni casi scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Che cos’è la previdenza complementare?

La previdenza complementare è una forma di risparmio pensionistico che serve a costruire, nel tempo, una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica. Funziona attraverso i fondi pensione, nei quali possono confluire il TFR, eventuali contributi del lavoratore ed eventuali contributi del datore di lavoro previsti dal contratto collettivo applicato.

Non è una nuova tassa. È una scelta sulla destinazione del TFR e, quando previsto dal contratto, può comportare anche il versamento di contributi aggiuntivi. I contributi versati alla previdenza complementare godono anche di benefici fiscali: la deduzione annua è prevista fino a 5.300 euro, esclusa la quota di TFR.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026?

La regola principale è questa: per i nuovi assunti del settore privato il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per comunicare per iscritto cosa vuole fare del proprio TFR.

La normativa distingue due situazioni.

1. Lavoratore alla prima assunzione

Chi viene assunto per la prima volta nel settore privato, dal 1° luglio 2026 in poi, ha 60 giorni per scegliere se:

aderire a una forma di previdenza complementare, destinando il TFR al fondo pensione;

oppure

mantenere il TFR secondo le regole ordinarie, cioè presso il datore di lavoro o, se l’azienda supera le soglie previste, presso il Fondo Tesoreria INPS.

Se il lavoratore non comunica nulla entro 60 giorni, scatta l’adesione automatica: il TFR viene destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda. Se non esiste un fondo contrattuale di riferimento, il TFR va alla forma residuale prevista dalla normativa.

2. Lavoratore che ha già lavorato in passato

Se il lavoratore non è alla prima assunzione, bisogna capire cosa aveva scelto nei precedenti rapporti di lavoro.

Se in passato aveva scelto di lasciare il TFR in azienda, o se aveva aderito a un fondo ma poi ha riscattato integralmente la posizione, la scelta precedente continua a valere. Il lavoratore potrà comunque cambiare idea in futuro e destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.

Se invece il lavoratore ha già una posizione di previdenza complementare attiva alimentata con TFR, ha 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo destinare il TFR maturando. In questo caso, salvo riscatto integrale della precedente posizione, non può semplicemente scegliere di mantenere il TFR in azienda.

Cosa deve fare concretamente l’impresa?

Per l’imprenditore la parola d’ordine è una: non lasciare la questione nel cassetto.

Al momento dell’assunzione, o comunque subito dopo, l’azienda deve informare il lavoratore sulle regole applicabili, sul contratto collettivo utilizzato, sull’eventuale fondo pensione di riferimento, sul funzionamento dell’adesione automatica e sulle scelte esercitabili entro 60 giorni. Il modulo predisposto dal Ministero prevede espressamente che il lavoratore dichiari di aver ricevuto queste informazioni.

L’impresa deve poi raccogliere una dichiarazione scritta del lavoratore. Non basta una frase detta a voce, non basta “poi vediamo”, non basta “lo facciamo più avanti”. La scelta va formalizzata, conservata e una copia deve essere rilasciata al lavoratore.

In pratica, l’azienda dovrebbe fare così:

verificare se il lavoratore è alla prima assunzione oppure ha già avuto rapporti di lavoro precedenti;

verificare se il lavoratore ha già una posizione di previdenza complementare alimentata da TFR;

consegnare l’informativa corretta;

far compilare e firmare la dichiarazione sulla destinazione del TFR;

conservare il documento nel fascicolo del dipendente;

segnare bene la scadenza dei 60 giorni;

se il lavoratore non sceglie e si applica l’adesione automatica, comunicare l’adesione al fondo pensione e iniziare i versamenti secondo le regole previste.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro comunica la posizione alla forma pensionistica di destinazione e inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. I versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.

Qual è il fondo di riferimento?

Dipende dal contratto collettivo applicato in azienda. Per molte imprese del sistema Confcommercio e Federalberghi, il fondo di riferimento è Fon.Te., il fondo pensione complementare per i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. Fon.Te. indica tra i destinatari, tra gli altri, i lavoratori ai quali si applicano il CCNL Terziario, distribuzione e servizi Confcommercio e il CCNL Turismo.

È comunque fondamentale verificare sempre il contratto applicato, perché il fondo di riferimento e le percentuali contributive possono cambiare a seconda del settore e del CCNL.

Cosa deve fare concretamente il lavoratore?

Il lavoratore non deve ignorare il modulo e non deve pensare che “tanto non succede niente”. Dal 1° luglio 2026, il silenzio può produrre effetti concreti.

Chi viene assunto deve chiedere e leggere l’informativa, verificare quale contratto collettivo applica l’azienda, capire qual è il fondo pensione di riferimento e decidere entro 60 giorni.

Le scelte possibili, in sintesi, sono:

scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare;

scegliere un fondo pensione diverso, nei casi consentiti;

rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo le regole ordinarie, quando la normativa lo consente;

se ha già un fondo pensione alimentato con TFR, indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo versare il TFR maturando.

La scelta deve essere fatta per iscritto. Il lavoratore deve conservare una copia del documento firmato.

Attenzione: il TFR “in azienda” non sempre resta materialmente in azienda

Quando si dice “lasciare il TFR in azienda”, bisogna fare attenzione. Per le aziende sopra determinate soglie dimensionali, il TFR non destinato alla previdenza complementare viene versato al Fondo Tesoreria INPS. La normativa prevede soglie diverse nel tempo: 60 o più dipendenti nel biennio 2026-2027 e 40 addetti dal 2032.

In sintesi

Dal 1° luglio 2026 la previdenza complementare entra stabilmente tra gli adempimenti da gestire con attenzione al momento dell’assunzione.

Per l’impresa significa: informare, raccogliere la scelta scritta, conservare la documentazione e applicare correttamente il contratto.

Per il lavoratore significa: non lasciare passare i 60 giorni senza decidere.

Abbiamo predisposto un kit operativo per le aziende che applicano i contratti dei nostri settori, ovvero Terziario Confcommercio, Turismo Federalberghi e Fipe, che hanno come riferimento il fondo contrattuale FON.TE (clicca sul link)

Il KIT per le aziende regolarmente associate comprende:

Cosa ha già predisposto FON.TE. e cosa va scaricato
Informativa tipo da consegnare al lavoratore
Ricevuta di consegna dell’informativa e della modulistica
Scheda dichiarativa interna sulla posizione previdenziale
Check-list aziendale dei 60 giorni
Promemoria per consulente paghe / ufficio amministrativo
FAQ per impresa e lavoratore
Modulo fac simile di destinazione del TFR

Puo essere richiesto presso i nostri uffici 0784 30470 – 36403 nuoro@confcommercio.it

rif.: Francesco Figus

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Sedi e Contatti

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