IMPOSTA DI SOGGIORNO. CORTE DI CASSAZIONE: IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA NON E’ PIU’ AGENTE CONTABILE
Importante novità
In materia di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno, con l’ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che, alla luce della novella legislativa statale introdotta nel 2020, il gestore della struttura ricettiva non è “agente contabile”, ma è solo “responsabile del pagamento dell’imposta”, e che la giurisdizione in materia non è della Corte dei conti ma del giudice tributario.
Tale orientamento giurisprudenziale era stato già espresso dalla Corte di cassazione, che in alcune pronunce aveva già correttamente argomentato come la norma introdotta con il decreto-legge n. 34 del 2020 avesse trasformato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore da rapporto di “incaricato di pubblico servizio” per la riscossione dell’imposta a rapporto di natura tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di “responsabile d’imposta”.
Nonostante il chiaro orientamento della Corte di Cassazione, la Corte dei conti ha continuato però a ritenere ancora sussistente il ruolo di “agente contabile” a carico del gestore della struttura ricettiva, e conseguentemente a ritenere sussistente l’obbligo del conto giudiziale della gestione svolta, tramite l’invio entro il 31 gennaio di ogni anno del Modello 21 debitamente compilato e sottoscritto.
Nella pronuncia in oggetto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno la funzione di fornire principi di diritto uniformi e certezza nell’interpretazione della legge, ribadiscono invece che, con la novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha assunto natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno la loro qualifica di agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
In una precedente ordinanza, la sezione tributaria della Corte di Cassazione aveva già puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471».
Inoltre, in precedenti pronunce la Sezione penale della Corte di Cassazione aveva escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore potesse integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo. Nell’attuale fattispecie, infatti, non vi è più un agente, estraneo al rapporto tributario, che si appropria dell’imposta della quale era incaricato della riscossione e del versamento, bensì si è in presenza di un soggetto privato, che è obbligato con altri, che omette di versare l’imposta stessa.
Sulla base delle considerazioni sopra riassunte, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno quindi ritenuto che sui contenziosi in materia di imposta di soggiorno vada affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile.
In considerazione della prossima scadenza del termine per l’invio del Modello 21, al fine di evitare contenziosi, consigliamo di sollecitare i Comuni che richiedono tale adempimento a conformarsi alla decisione della Suprema Corte confermando espressamente la non sussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale a carico dei gestori delle strutture ricettive.
Nel frattempo è anche intervenuto il parere dell’IFEL, fondazione per la finanza e l’economia locale istituita dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ha commentato l’ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che esclude la qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno.
Nella nota si evidenzia come la pronuncia delle sezioni unite assuma rilievo dirimente, ponendo fine al contrasto interpretativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile.
Dalla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta anziché come agente contabile discendono una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.
Chiarito il venir meno della giurisdizione contabile, le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano quindi esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”. Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo. Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità per il gestore di esercitare nei confronti del cliente l’azione di rivalsa.
Sotto il profilo procedurale, la nota evidenzia come la cessazione della qualifica di agente contabile comporti il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21), nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti. In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.
Restano invece fermi l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022, nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dai regolamenti comunali.