LAVORO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL COLLEGATO CON IMPORTANTI NOVITA’

02/01/2025
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, denominata “Collegato Lavoro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, introduce diverse disposizioni in materia di lavoro, previdenza, welfare, formazione e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 12 gennaio 2025.
Potete scaricare sotto il provvedimento ed una Guida di Sintesi.
Punti chiave del provvedimento:
- Sicurezza sul Lavoro:
- Modifiche alla composizione della Commissione per gli interpelli.
- Il Ministero del Lavoro deve redigere una relazione annuale alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Possibilità di visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione anche in fase pre assuntiva.
- Il medico competente valuta l’opportunità di visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenze prolungate.
- Possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami già effettuati.
- I datori di lavoro devono comunicare l’uso di locali sotterranei o semisotterranei all’Ispettorato (INL) tramite PEC, allegando documentazione che ne dimostri l’idoneità.
- Previdenza e Welfare:
- Semplificazione delle procedure per i ricorsi in materia di tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I ricorsi vanno presentati telematicamente entro 30 giorni.
- Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto.
- Le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS dai medici necroscopi devono essere messe a disposizione anche dell’INAIL a partire dal 1° gennaio 2025.
- Dilazione del pagamento dei debiti contributivi fino a 60 rate mensili da parte di INPS e INAIL.
- Le controversie in materia contributiva vanno notificate anche alla struttura territoriale competente.
- L’Inps Servizi s.p.a. può fornire servizi al Ministero del Lavoro e ai suoi enti vigilati.
- Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande per l’APE sociale e il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto.
- Estesa la possibilità per i lavoratori di richiedere la rendita vitalizia all’INPS, anche in caso di prescrizione contributiva, a proprie spese.
- Possibilità di svolgere riunioni degli Enti previdenziali in videoconferenza o in modalità mista.
- Lavoro:
- Sospensione della prestazione di cassa integrazione per i lavoratori che svolgono attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.
- Decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale in caso di mancata comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.
- Modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, con riserva di una quota di risorse del FIS.
- Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro, escludendo dal calcolo dei limiti percentuali massimi le assunzioni a tempo indeterminato da parte del somministratore, i lavoratori somministrati per nuove attività, startup innovative, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni e lavoratori over 50. Inoltre, soppresso il limite temporale del 30 giugno 2025 per l’impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro che vengano inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice.
- In caso di somministrazione di soggetti che godano di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e che rientrino tra le categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, le causali dei contratti a termine non operano.
- Definizione autentica delle attività stagionali, includendo anche quelle per far fronte a intensificazioni lavorative e altre esigenze tecnico produttive.
- La durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è fissata in un giorno per ogni 15 giorni di calendario.
- Termine per le comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile entro cinque giorni.
- Risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti” in caso di assenza ingiustificata per oltre 15 giorni, salvo dimostrazione di forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro.
- Possibilità di svolgere i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica.
- Lavoro Autonomo:
- Sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti dei liberi professionisti in caso di parto, interruzione di gravidanza, ricovero ospedaliero d’urgenza, infortunio o malattia grave, intervento chirurgico del figlio minorenne.
- Applicazione del regime forfettario anche in caso di contratti misti, con alcune deroghe.
- Formazione:
- Flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione nel settore della somministrazione di lavoro.
- Estensione delle risorse per la formazione nell’apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato.
- Incremento delle risorse per le spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.
- Trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Istituzione dell’Albo delle buone pratiche e dell’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
- Ulteriori disposizioni:
- Nuove disposizioni per la dichiarazione delle spese di mediazione per la cessione di immobili.
- Modifiche alla composizione della Commissione per gli interpelli.
- Il Ministero del Lavoro deve redigere una relazione annuale alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Possibilità di visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione anche in fase pre assuntiva.
- Il medico competente valuta l’opportunità di visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenze prolungate.
- Possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami già effettuati.
- I datori di lavoro devono comunicare l’uso di locali sotterranei o semisotterranei all’Ispettorato (INL) tramite PEC, allegando documentazione che ne dimostri l’idoneità.
- Semplificazione delle procedure per i ricorsi in materia di tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I ricorsi vanno presentati telematicamente entro 30 giorni.
- Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto.
- Le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS dai medici necroscopi devono essere messe a disposizione anche dell’INAIL a partire dal 1° gennaio 2025.
- Dilazione del pagamento dei debiti contributivi fino a 60 rate mensili da parte di INPS e INAIL.
- Le controversie in materia contributiva vanno notificate anche alla struttura territoriale competente.
- L’Inps Servizi s.p.a. può fornire servizi al Ministero del Lavoro e ai suoi enti vigilati.
- Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande per l’APE sociale e il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto.
- Estesa la possibilità per i lavoratori di richiedere la rendita vitalizia all’INPS, anche in caso di prescrizione contributiva, a proprie spese.
- Possibilità di svolgere riunioni degli Enti previdenziali in videoconferenza o in modalità mista.
- Sospensione della prestazione di cassa integrazione per i lavoratori che svolgono attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.
- Decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale in caso di mancata comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.
- Modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, con riserva di una quota di risorse del FIS.
- Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro, escludendo dal calcolo dei limiti percentuali massimi le assunzioni a tempo indeterminato da parte del somministratore, i lavoratori somministrati per nuove attività, startup innovative, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni e lavoratori over 50. Inoltre, soppresso il limite temporale del 30 giugno 2025 per l’impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro che vengano inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice.
- In caso di somministrazione di soggetti che godano di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e che rientrino tra le categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, le causali dei contratti a termine non operano.
- Definizione autentica delle attività stagionali, includendo anche quelle per far fronte a intensificazioni lavorative e altre esigenze tecnico produttive.
- La durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è fissata in un giorno per ogni 15 giorni di calendario.
- Termine per le comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile entro cinque giorni.
- Risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti” in caso di assenza ingiustificata per oltre 15 giorni, salvo dimostrazione di forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro.
- Possibilità di svolgere i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica.
- Sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti dei liberi professionisti in caso di parto, interruzione di gravidanza, ricovero ospedaliero d’urgenza, infortunio o malattia grave, intervento chirurgico del figlio minorenne.
- Applicazione del regime forfettario anche in caso di contratti misti, con alcune deroghe.
- Flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione nel settore della somministrazione di lavoro.
- Estensione delle risorse per la formazione nell’apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato.
- Incremento delle risorse per le spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.
- Trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Istituzione dell’Albo delle buone pratiche e dell’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
- Nuove disposizioni per la dichiarazione delle spese di mediazione per la cessione di immobili.