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SALDI INVERNALI 2025

30/12/2024

Sabato prossimo, 4 gennaio inizieranno i SALDI INVERNALI, che avranno la durata di 60 giorni.

ATTENZIONE: REGOLAMENTO (UE) 988/2023.

Dal 13 dicembre 2024 novità in tema di Sicurezza Generale dei Prodotti.

Ecco cosa occorre sapere per essere in regola:

Il 13 dicembre 2024 entra in vigore il Regolamento (UE) 988/2023 sulla Sicurezza generale dei prodotti (clicca qui) che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, con l’obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato UE.

Il Regolamento, in particolare, fornisce un nuovo quadro sulla sicurezza generale dei prodotti dell’Unione per tenere sotto controllo le sfide della digitalizzazione e la crescente quantità di beni e prodotti venduti online, andando incontro anche al rispetto del principio dello “Stesso mercato, stesse regole“.

Oltre agli obblighi previsti trasversalmente per tutti gli Operatori economici (in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato), il Regolamento dettaglia quelli principali e specifici che devono seguire:

  • Fabbricanti (qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona – ad esempio in caso di private label)
  • Rappresentanti autorizzati (persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento);
  • Importatori (qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo)
  • Distributori (qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto)
  • Fornitori di servizi di logistica (qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci)
  • Fornitori di un mercato online (un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti).

Principale destinatario dell’obbligo di sicurezza è il fabbricante, a cui seguono a cascata le responsabilità degli altri operatori economici.

Tra gli obblighi  previsti per i Distributori ricordiamo quello di verificare la presenza sul prodotto di:

  1. verifica presenza e conformità dell’etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini “cuoio“, “pelle” e “pelliccia“);
  2. denominazione ed indirizzo del produttore o dell’importatore per il fabbricante extra UE;
  3. numero tipo, lotto o serie per identificazione del prodotto.
  4. verifica che il fornitore operi nel rispetto del Regolamento;
  5. divieto di commercializzazione di prodotti non conformi
  6. collaborazione con le Autorità.

Novità importanti per chi vende on-line che sarà equiparato a chi vende off-line:

  1. occorre il rispetto dei requisiti obbligatori in tema di etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini “cuoio“, “pelle” e “pelliccia“);
  2. l’indicazione dei riferimenti completi (con indirizzo) del fabbricante o, se il fabbricante non è stabilito nella UE, dell’operatore economico interessato;
  3. la pubblicazione delle informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore;
  4. qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
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Sedi e Contatti

UFFICI DI NUORO
Galleria Emanuela Loi 8
Tel. 0784 30470 / 36403
Email: nuoro@confcommercio.it
Orari: 8:30-13:00 / 16:00-18:00

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Corso Umberto 59
Tel. 0785 72900
Email: macomer@ascom.nuoro.it
Orari: 8:30-13:00 / 16:00-18:00

UFFICI DI TORTOLÌ
Via Vittorio Emanuele 11
Tel. 0782 622393 / 351 3083441
Email: ogliastra@ascom.nuoro.it
Orari: 8:30-13:30 / 15:00-18:00

UFFICI DI LANUSEI
Piazza Donatori di Sangue
Tel. 351 3083441
Email: ogliastra@ascom.nuoro.it